Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
C.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
C1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
DUP 2023-2025
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
RENDICONTO ANNO 2022
RENDICONTO ANNO 2021
D.U.P. 2022-2024
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
RENDICONTO ANNO 2020
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021-2023
RENDICONTO ANNO 2019
BILANCIO ANNO 2020-2022
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ANNO 2018-2020
ANNO 2018
ANNO 2017-2019
ANNO 2016-2018
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
RELAZIONI INIZIO MANDATO E FINE MANDATO
Relazione di fine mandato anni 2014-2019Relazione di fine mandato anni 2014-2019 – Ricevuta avvenuta consegna invio Corte dei Conti
Relazione di inizio mandato anni 2019-2024