Art. 26 c 1
1. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Albo delle associazioni
- Approvazione bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di Mafalda, disponibili, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria. (ll.rr. 4 agosto 1998, n. 12 – 12 gennaio 2000, n. 4 – 26 giugno 2001, n. 17 – 6 dicembre 2005, n.47 – 7 luglio 2006, n 17)